Art. 1
Definizioni
In vigore dal 21 mag 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«titolare di autorizzazione»: soggetto giuridico, notificato dallo Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735 come titolare di un’autorizzazione quale definita all’, punto 3), della direttiva 94/22/CE, che deteneva l’autorizzazione nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 o che la detiene attualmente, in caso di variazione della titolarità;
2)
«soggetto obbligato»: titolare di autorizzazione soggetto a un contributo individuale all’obiettivo a livello dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735;
3)
«soggetto esentato»: titolare di autorizzazione non soggetto a un contributo individuale all’obiettivo a livello dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2025:1477:oj#art-1