Art. 9 · Trasmissione dei dati dagli Stati membri all’ICAO

Art. 9

Trasmissione dei dati dagli Stati membri all’ICAO

In vigore dal 20 mag 2025
Trasmissione dei dati dagli Stati membri all’ICAO 1.   Per agevolare il calcolo del fattore di crescita del settore, entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono al segretariato dell’ICAO i dati pertinenti comunicati a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e del presente regolamento. Prima di tale trasmissione, le autorità competenti procedono a controlli di plausibilità sui dati da trasmettere. Nel contempo, gli Stati membri trasmettono tali dati anche alla Commissione. I dati pertinenti contengono almeno le informazioni elencate nell’allegato V del presente regolamento, se del caso. 2.   Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può sollecitare l’assistenza di Eurocontrol per migliorare l’accuratezza dei dati sulle emissioni in vista della loro trasmissione conformemente al paragrafo 1. 3.   Se lo Stato membro interessato, il verificatore o l’operatore aereo rileva un errore nei dati comunicati dall’operatore aereo dopo che i dati comunicati sono stati trasmessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro aggiorna i dati comunicati per porvi rimedio. Lo Stato membro valuta le eventuali implicazioni in relazione agli obblighi di compensazione dell’operatore aereo calcolati a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 negli anni precedenti e, se necessario, effettua un adeguamento per compensare l’errore durante il periodo CORSIA in cui l’errore è stato individuato. 4.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato dell’ICAO le informazioni sulla cancellazione delle unità di emissione entro il 31 luglio 2025 per il periodo CORSIA 2021-2023 ed entro il 31 luglio 2028 per il periodo CORSIA 2024-2026. Prima di tale trasmissione, le autorità competenti procedono a controlli di plausibilità sui dati da trasmettere. Nel contempo, gli Stati membri trasmettono tali dati anche alla Commissione. I dati trasmessi contengono almeno le informazioni elencate nell’allegato VI.
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