Art. 7
Relazioni sulla cancellazione delle unità di emissione
In vigore dal 20 mag 2025
Relazioni sulla cancellazione delle unità di emissione
1. Se il quantitativo dell’obbligo totale definitivo di compensazione delle emissioni di CO2 notificato dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 è diverso da zero, gli operatori aerei presentano al proprio Stato membro di riferimento una relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione verificata a norma dell’ del presente regolamento e una copia della relativa dichiarazione di verifica entro il 30 aprile 2025 per il periodo CORSIA 2021-2023 ed entro il 30 aprile 2028 per il periodo CORSIA 2024-2026.
2. La relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione contiene almeno le informazioni elencate nell’allegato III del presente regolamento.
3. Affinché le unità di emissione possano essere comunicate come cancellate, gli operatori aerei le cancellano all’interno di un registro designato da un programma di unità di emissione e chiedono ai responsabili di ciascun registro di un programma di unità di emissione di rendere visibili sul rispettivo sito web pubblico le informazioni relative a ognuna delle unità di emissione dell’operatore aereo cancellata per il pertinente periodo CORSIA. Per ciascun lotto di unità di emissione cancellate, le informazioni comprendono almeno le informazioni identificative consolidate di cui all’allegato III, punto 5, lettere da a) a i) e lettera l), del presente regolamento.
Storico versioni
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