Art. 6
Verifica dei dati sulle emissioni e sui carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA
In vigore dal 20 mag 2025
Verifica dei dati sulle emissioni e sui carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la verifica dei dati sulle emissioni da comunicare a norma dell’ del presente regolamento e l’accreditamento dei verificatori che effettuano tale verifica sono soggetti agli stessi obblighi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, i verificatori che effettuano la verifica dei dati sulle emissioni comunicati a norma dell’ del presente regolamento e sui carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA comunicati a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento sono accreditati a tal fine a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del presente regolamento da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro. Gli organismi nazionali di accreditamento stabiliscono i requisiti specifici che i verificatori devono soddisfare per ottenere l’accreditamento.
3. Ai fini della verifica dell’uso dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA e delle riduzioni derivanti dall’uso dei carburanti ammissibili nel quadro di tale regime comunicate a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento, le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 non si applicano.
4. La verifica dell’uso dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA e le riduzioni derivanti dall’uso degli stessi si basano sui registri degli acquisti di carburanti, sulle relazioni relative alle operazioni, sui registri di miscelazione dei carburanti e sui documenti di certificazione dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA.
5. Se effettua la verifica dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA comunicati a norma dell’, paragrafo 6, il verificatore garantisce che le attività di verifica svolte gli consentano di trarre conclusioni sui seguenti obiettivi:
a)
il valore delle riduzioni dichiarate derivanti dall’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA è sostanzialmente giusto, rappresenta accuratamente le riduzioni nel periodo di riferimento ed è suffragato da prove interne ed esterne sufficienti e adeguate;
b)
i lotti di carburanti, dichiarati, ammissibili nel quadro del regime CORSIA, non sono stati dichiarati dall’operatore aereo anche nell’ambito di altri sistemi volontari o obbligatori relativi ai gas a effetto serra a cui ha partecipato (qualora i carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA possano essere dichiarati) durante il pertinente periodo CORSIA né nel periodo CORSIA immediatamente precedente;
c)
l’operatore aereo ha monitorato, calcolato e comunicato il proprio uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA durante il periodo di comunicazione a norma dell’.
6. Quando il verificatore effettua la verifica dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA comunicati a norma dell’, paragrafo 6, le attività di verifica includono i seguenti elementi:
a)
eventuali procedure interne dell’operatore aereo per i carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA, compresi i controlli atti a garantire che i carburanti dichiarati, ammissibili nel quadro del regime CORSIA, siano certificati come tali dai sistemi di certificazione della sostenibilità elencati nell’allegato I del presente regolamento;
b)
verifica che non risultino doppie dichiarazioni per gli stessi lotti di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA o altri carburanti alternativi per l’aviazione, in particolare che l’uso dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA o di altri carburanti alternativi per l’aviazione acquistati non sia stato dichiarato in una comunicazione precedente o in un altro sistema relativo ai gas a effetto serra. Eventuali incoerenze che non risultano da detto controllo obbligatorio dovrebbero essere incluse nella dichiarazione di verifica affinché lo Stato membro possa condurre un’analisi più approfondita;
c)
una valutazione del rischio di verifica con l’introduzione di opportune modifiche al piano di verifica;
d)
una valutazione volta a stabilire se vi sia un accesso sufficiente alle informazioni interne ed esterne pertinenti per poter trattare ogni dichiarazione relativa a carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA con sufficienti garanzie di esattezza.
7. Quando il verificatore effettua la verifica dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA comunicati a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento, la dichiarazione di verifica emessa a norma dell’articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 include la conferma che sono stati effettuati i controlli di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nonché conclusioni sugli obiettivi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
8. Entro il 30 novembre di ogni anno ogni Stato membro presenta al segretariato dell’ICAO un elenco dei verificatori accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro di cui al paragrafo 2 o, se del caso, un elenco aggiornato.
Storico versioni
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