Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 mag 2025
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli operatori aerei che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 6, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE.
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti voli internazionali, quali definiti all’, punto (1), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879, effettuati da tali operatori aerei durante il periodo di riferimento e di cui l’operatore aereo è responsabile:
a)
voli di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
b)
voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato in uno dei paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Il presente regolamento si applica agli operatori aerei nuovi entranti a partire dall’anno successivo a quello in cui soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 6, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:927:oj#art-1