Art. 1
In vigore dal 19 mag 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 è così modificato:
(1)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
«3 bis. Il sistema di drenaggio di cui ai paragrafi 2 e 3 è idoneo a eliminare qualsiasi rischio di contaminazione e consente la stabulazione, il magazzinaggio, la pulizia e la disinfezione in condizioni adeguate alle categorie di animali o merci trattate nelle zone o nei locali di cui ai suddetti paragrafi.»
;
b)
i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Il requisito di copertura con tetto per le zone di scarico di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica nei seguenti casi:
a)
partite non trasportate in container di animali acquatici e prodotti della pesca;
b)
partite di sottoprodotti di origine animale costituite da lana, proteine animali trasformate sfuse, letame o guano alla rinfusa;
c)
partite di merci alla rinfusa di volume elevato e macchine agricole e forestali usate di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625.
5. Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono obbligatorie per l’esecuzione di controlli ufficiali e altre attività ufficiali sulle merci seguenti:
a)
liquidi alla rinfusa di origine animale e di origine non animale;
b)
merci alla rinfusa di volume elevato di origine non animale scaricate mediante attrezzature speciali direttamente nelle strutture di magazzinaggio.
6. Gli Stati membri possono esonerare dai seguenti requisiti i posti di controllo frontalieri che sono stati designati per le categorie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2017/625:
a)
disporre di acqua corrente calda e fredda e di strutture per il lavaggio e l’asciugatura delle mani di cui al paragrafo 1, lettera b); e
b)
disporre di locali con soffitti facili da disinfettare, di cui al paragrafo 2.»
;
c)
il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero possono autorizzare, sotto il loro controllo, l’uso di strutture di magazzinaggio commerciali per le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che tali strutture siano situate in prossimità del posto di controllo frontaliero e siano di competenza della stessa autorità doganale.
Tali strutture di magazzinaggio commerciali possono essere utilizzate per effettuare controlli di identità e controlli fisici sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti nonché sulle merci di origine non animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che tali strutture di magazzinaggio soddisfino i requisiti minimi stabiliti nel presente regolamento.»
;
(2)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
zone di stabulazione o locali di stabulazione per trattenere le categorie di animali per le quali i posti di controllo frontalieri sono stati designati;»;
b)
è aggiunto il paragrafo 6 seguente:
«6. Le uova da cova possono essere ispezionate presso i posti di controllo frontalieri designati per gli animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.»
;
(3)
all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I pesci vivi destinati al consumo umano, le rane vive destinate al consumo umano, gli invertebrati vivi e le esche da pesca possono essere ispezionati presso i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.»
;
(4)
l’allegato II è così modificato:
a)
alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«a)
Per gli animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o oggetto di condizioni o misure di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e) o f), del regolamento (UE) 2017/625»;
b)
alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«c)
Per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 o oggetto di condizioni o misure di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625»;
c)
alla lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«d)
Per le merci di origine non animale oggetto di condizioni o misure di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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