Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 mag 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri (mats) costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro. Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 , 7019 14 00 e 7019 15 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. Il prodotto in esame è originario del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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