Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 mag 2025
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato I, parte I, punto 6.8, del regolamento (CE) n. 794/2004, modificato conformemente all’, punto 11, del presente regolamento, si applica a decorrere dal 13 agosto 2025.
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