Art. 1
In vigore dal 12 mag 2025
Il regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:
1)
all’, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
2)
all’, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
3)
all’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le notificazioni sono inviate elettronicamente, per mezzo dell’applicazione elettronica designata dalla Commissione.
Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema elettronico sicuro designato dalla Commissione.»
;
4)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
nella prima frase, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
b)
la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un aiuto esistente autorizzato o ritenuto compatibile a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.»;
5)
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589, nonché il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell’ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti e sugli aiuti individuali esistenti per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell’allegato III.»
;
6)
all’articolo 7, i termini «articolo 88, paragrafo 3, del trattato» sono sostituiti dai termini «articolo 108, paragrafo 3, del trattato» e i termini «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
7)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
b)
al paragrafo 5, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
c)
al paragrafo 5 bis, i termini «articolo 6 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1589»;
d)
al paragrafo 5 ter, i termini «articolo 6 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2015/1589»;
8)
all’articolo 9, paragrafo 1, i termini «articolo 88, paragrafo 3, del trattato» sono sostituiti dai termini «articolo 108, paragrafo 3, del trattato»;
9)
all’articolo 11 bis, paragrafo 1, i termini «dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589»;
10)
all’articolo 11 ter, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;
11)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
12)
gli allegati III.A, III.B e III.C sono soppressi;
13)
è inserito l’allegato III, quale riportato nell’allegato II del presente regolamento;
14)
l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;
15)
è aggiunto l’allegato V, quale riportato nell’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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