Art. 7
Prescrizioni in materia di qualità e relazioni sulla qualità
In vigore dal 7 mag 2025
Prescrizioni in materia di qualità e relazioni sulla qualità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati raccolti a norma del presente regolamento forniscano una copertura completa e stime accurate delle unità statistiche e della popolazione statistica di cui all’.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità stabiliti all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
4. Gli Stati membri trasmettono relazioni sulla qualità riguardanti le fonti e i metodi per ciascuna tematica di cui all’.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, e non comportano costi o oneri aggiuntivi considerevoli per gli Stati membri.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’attuazione del presente regolamento che avrebbero un’incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Tali informazioni sono fornite quanto prima e comunque entro i tre mesi successivi da quando avvengono tali modifiche.
7. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.
8. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, le fonti e i metodi utilizzati nonché le basi di campionamento. La Commissione (Eurostat) elabora e pubblica relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, delle fonti e dei metodi utilizzati. In tali relazioni la Commissione (Eurostat) fornisce orientamenti su come migliorare ulteriormente la qualità delle statistiche elaborate a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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