Art. 7 · Preparazione e presentazione di fascicoli transfrontalieri

Art. 7

Preparazione e presentazione di fascicoli transfrontalieri

In vigore dal 7 mag 2025
Preparazione e presentazione di fascicoli transfrontalieri 1.   L’iniziatore prepara un fascicolo transfrontaliero conformemente all’. 2.   L’iniziatore presenta il fascicolo transfrontaliero al punto di coordinamento transfrontaliero di uno degli Stati membri nel cui territorio è situata l’area geografica interessata dal presunto ostacolo transfrontaliero. 3.   Se in due o più Stati membri confinanti sono presentati fascicoli riguardanti lo stesso ostacolo transfrontaliero, i rispettivi punti di coordinamento transfrontaliero si coordinano tra di loro per determinare quale tra loro gestisce il fascicolo transfrontaliero. Gli altri punti di coordinamento transfrontaliero trasferiscono di conseguenza i propri fascicoli transfrontalieri.
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