Art. 5 · Compiti principali dei punti di coordinamento transfrontaliero

Art. 5

Compiti principali dei punti di coordinamento transfrontaliero

In vigore dal 7 mag 2025
Compiti principali dei punti di coordinamento transfrontaliero 1.   Ciascun punto di coordinamento transfrontaliero mantiene i contatti con l’iniziatore come previsto agli e, a seconda dei casi, agli . Il punto di coordinamento transfrontaliero al quale l’iniziatore presenta il proprio fascicolo transfrontaliero, indipendentemente dal fatto che sia nazionale, regionale o congiunto, costituisce l’unico punto di contatto per l’iniziatore riguardo alla valutazione del fascicolo transfrontaliero a norma del capo III e, a seconda dei casi, del capo IV. 2.   Gli Stati membri decidono se i punti di coordinamento transfrontaliero possono agire per proprio conto in risposta a un fascicolo transfrontaliero o se sono responsabili unicamente della comunicazione con l’iniziatore per conto dell’autorità competente conformemente al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri determinano, individualmente nel caso di cui all’, paragrafo 1, o congiuntamente nel caso di cui all’, paragrafo 2, la ripartizione tra il punto di coordinamento transfrontaliero e l’autorità competente dei seguenti compiti e procedure stabiliti a norma dei capi II e III e, a seconda dei casi, del capo IV: a) effettuare una valutazione di tutti i fascicoli transfrontalieri, conformemente all’; b) garantire la trasparenza e l’accesso alle informazioni di cui all’, paragrafo 4, e all’allegato; c) predisporre e attuare soluzioni agli ostacoli transfrontalieri che interessano il loro territorio conformemente agli e, a seconda dei casi, agli ; d) mantenere i contatti con il punto o i punti di coordinamento transfrontaliero o, in mancanza di questi, con l’autorità o le autorità pertinenti dello Stato membro o degli Stati membri confinanti conformemente all’, paragrafo 4; e) mantenere i contatti con la Commissione e assisterla nello svolgimento dei compiti di coordinamento di cui all’, in particolare l’aggiornamento del registro di cui all’, paragrafo 1, lettera a), fornendo almeno una volta all’anno informazioni su ciascun fascicolo transfrontaliero trattato, conformemente all’allegato.
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