Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 7 mag 2025
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica agli ostacoli transfrontalieri nelle regioni frontaliere terrestri o marittime di Stati membri confinanti. 2.   Il presente regolamento non si applica agli ostacoli transfrontalieri nelle regioni situate alle frontiere tra Stati membri e paesi terzi. 3.   Il presente regolamento non pregiudica gli altri atti giuridici dell’Unione, in particolare quelli applicabili alla risoluzione stragiudiziale di questioni giuridiche derivanti da ostacoli transfrontalieri e alla corretta interpretazione o attuazione del diritto dell’Unione. Esso lascia inoltre impregiudicati i meccanismi di coordinamento istituiti in materia di sicurezza sociale o fiscalità. 4.   Fatte salve le rispettive competenze dell’Unione e dei suoi Stati membri, gli Stati membri possono: a) prevedere procedure a norma del diritto nazionale per rimuovere gli ostacoli transfrontalieri; e b) concludere nuovi accordi internazionali e modificare gli accordi esistenti che stabiliscono tali procedure. Gli Stati membri possono anche creare meccanismi ad hoc.
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