Art. 13 · Compiti di coordinamento della Commissione

Art. 13

Compiti di coordinamento della Commissione

In vigore dal 7 mag 2025
Compiti di coordinamento della Commissione 1.   La Commissione assolve i seguenti compiti di coordinamento: a) istituire e tenere un registro pubblico unico dell’Unione dei fascicoli transfrontalieri; b) mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero; c) sostenere il rafforzamento della capacità istituzionale negli Stati membri necessaria per attuare efficacemente il presente regolamento; d) promuovere lo scambio di esperienze tra gli Stati membri, in particolare tra i punti di coordinamento transfrontaliero; e) pubblicare e tenere aggiornato l’elenco di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali. 2.   Gli Stati membri sostengono i compiti di coordinamento della Commissione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, conformemente all’, paragrafo 3, lettera e), o presentando informazioni a cadenza annuale conformemente all’allegato. Il primo comma del presente paragrafo si applica solo agli Stati membri che hanno regioni frontaliere terrestri di cui all’, paragrafo 1.
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