Art. 12 · Fasi finali

Art. 12

Fasi finali

In vigore dal 7 mag 2025
Fasi finali 1.   Il punto di coordinamento transfrontaliero, sulla base della valutazione effettuata a norma dell’ e conformemente alle informazioni ricevute a norma dell’, paragrafo 3, informa per iscritto l’iniziatore in merito all’esito della procedura, comunicandogli quanto segue: a) l’esito di eventuali procedure espletate a norma dell’, paragrafo 4, compresa, ove pertinente, la modifica di eventuali disposizioni amministrative o cambiamento di prassi; b) l’esito di una procedura a norma dell’, paragrafo 5, compreso, se del caso, l’avvio di una procedura legislativa o la modifica di qualsiasi disposizione legislativa; c) il fatto che l’ostacolo non sarà eliminato; d) i motivi per qualsiasi posizione adottata a norma delle lettere a), b) o c); e) il termine per presentare un eventuale ricorso a norma del diritto nazionale. Ai fini della lettera e), in assenza di tale termine a norma del diritto nazionale, all’iniziatore sono concessi sei mesi per presentare ricorso. Il ricorso si limita alla verifica del rispetto dei diritti procedurali a norma del presente regolamento. 2.   Qualora abbia deciso di rimuovere l’ostacolo transfrontaliero mediante la procedura di cui all’, paragrafo 5, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente: a) informa il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro limitrofo; b) informa l’iniziatore delle fasi più importanti rispetto alla modifica della disposizione legislativa e, se del caso, alla procedura legislativa avviata per modificare la disposizione legislativa interessata al fine di rimuovere l’ostacolo transfrontaliero oppure alla decisione finale di chiusura della procedura. Il punto di coordinamento transfrontaliero informa l’iniziatore anche qualora l’autorità competente dello Stato membro limitrofo abbia avviato una procedura legislativa per modificare una disposizione legislativa. 3.   Qualora lo Stato membro interessato e lo Stato membro confinante concludano che ciascuno di essi è disposto ad avviare una procedura legislativa per modificare la loro rispettiva disposizione legislativa per modificare la loro rispettiva disposizione amministrativa o per modificare le loro rispettive prassi amministrative, essi procedono all’esecuzione in stretto coordinamento, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici. Tale coordinamento può riguardare la tempistica delle procedure e può portare all’istituzione di un comitato congiunto con rappresentanti delle autorità competenti e dei punti di coordinamento transfrontaliero, a seconda dei casi.
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