Art. 11 · Procedura

Art. 11

Procedura

In vigore dal 7 mag 2025
Procedura 1.   Se il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente decide di applicare lo strumento di facilitazione transfrontaliera, si applica la procedura di cui al presente articolo. 2.   Se il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente ha concluso che esiste un ostacolo transfrontaliero, informa l’iniziatore in merito a quanto segue: a) l’ostacolo transfrontaliero individuato; b) le fasi successive, se esse comportino o meno l’eliminazione dell’ostacolo transfrontaliero e, ove pertinente, quale delle procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 si applichi. 3.   Dopo la valutazione del fascicolo transfrontaliero e l’individuazione dell’ostacolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero condivide le informazioni pertinenti relative a tale ostacolo transfrontaliero con il punto di coordinamento transfrontaliero o, in mancanza di quest’ultimo, con l’autorità pertinente nello Stato membro limitrofo. I punti di coordinamento transfrontaliero si adoperano per evitare l’esistenza di procedure parallele riguardanti uno stesso ostacolo transfrontaliero. 4.   Se l’ostacolo transfrontaliero consiste in una disposizione o pratica amministrativa e il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente ritenga che l’eliminazione dell’ostacolo non richieda la modifica di una disposizione legislativa, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente contatta l’autorità competente responsabile della disposizione o pratica amministrativa per verificare se una modifica di tale disposizione o pratica amministrativa sia sufficiente a rimuovere l’ostacolo transfrontaliero e se l’autorità sia disposta a effettuare la pertinente modifica. L’iniziatore è informato per iscritto entro otto mesi dalla data di presentazione del fascicolo transfrontaliero a norma dell’. 5.   Se l’ostacolo transfrontaliero consiste in una disposizione legislativa, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente contatta l’autorità competente responsabile della disposizione legislativa per verificare se una modifica, come una deroga o un’eccezione alla disposizione legislativa applicabile, consentirebbe di rimuovere l’ostacolo transfrontaliero e se l’autorità competente intenda adottare le misure necessarie per avviare una procedura legislativa volta a effettuare tale modifica conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro interessato. L’iniziatore è informato per iscritto entro otto mesi dalla data di presentazione del fascicolo transfrontaliero a norma dell’. 6.   Se dei fascicoli transfrontalieri riguardanti lo stesso ostacolo transfrontaliero sono stati presentati ai punti di coordinamento transfrontaliero di due o più Stati membri confinanti, ciascuno di tali punti di coordinamento transfrontaliero decide se la procedura di cui al paragrafo 4 o 5 si applichi nel rispettivo Stato membro e si coordina con gli altri punti di coordinamento transfrontaliero. 7.   Se il punto di coordinamento transfrontaliero non è in grado di rispondere all’iniziatore entro il termine di otto mesi a norma del paragrafo 4, secondo comma, o del paragrafo 5, secondo comma, a causa di un’analisi giuridica in corso, di consultazioni interne a uno Stato membro, dell’attività di coordinamento con lo Stato membro confinante o del fatto che l’autorità competente o pertinente dello Stato membro confinante ha modificato una pratica o una disposizione amministrativa, o ha avviato una procedura legislativa, l’iniziatore è informato per iscritto del motivo del ritardo e delle tempistiche della risposta.
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