Art. 10
Informazioni da fornire all’iniziatore
In vigore dal 7 mag 2025
Informazioni da fornire all’iniziatore
1. Il punto di coordinamento transfrontaliero informa per iscritto l’iniziatore delle fasi della valutazione espletate a norma dell’, entro il termine standard previsto dalla legislazione nazionale per rispondere a una richiesta equivalente.
2. Qualora la legislazione nazionale non preveda tale termine, si applicano i seguenti termini:
a)
tre mesi dalla data di ricevimento del fascicolo transfrontaliero da parte del punto di coordinamento transfrontaliero per le fasi della valutazione di cui all’, paragrafo 2, secondo comma;
b)
sei mesi dalla data di ricevimento del fascicolo transfrontaliero da parte del punto di coordinamento transfrontaliero per le fasi della valutazione di cui all’, paragrafi 3, 4, 5 e 6.
3. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 indicano:
a)
le fasi della valutazione espletate, le relative motivazioni e, se disponibili, le conclusioni raggiunte; e
b)
quali mezzi di ricorso sono a disposizione dell’iniziatore a norma del diritto nazionale in relazione a tali fasi di valutazione.
Il ricorso si limita alla verifica del rispetto dei diritti procedurali di cui al presente regolamento.
4. Il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere prorogato conformemente alle norme nazionali applicabili a procedure analoghe. In assenza di tali norme nazionali, i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere prorogati di un massimo di tre mesi, se un punto di coordinamento transfrontaliero o un’autorità competente giunge alla conclusione che occorre un ulteriore lasso di tempo per un’analisi giuridica o per consultazioni nello Stato membro o per il coordinamento con lo Stato membro limitrofo, a norma dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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