Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 mag 2025
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2026, 2027 e 2028 rispettivamente entro il 31 agosto 2027, 2028 e 2029 nel formato elettronico previsto dall’Autorità. Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), i risultati delle analisi sono comunicati in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
Storico versioni

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