Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 mag 2025
1.   Gli Stati membri (10) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2026, 2027 e 2028, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I. 2.   Gli Stati membri prelevano i campioni figuranti nell’allegato II, parte A, e analizzano tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica conformemente alle prescrizioni per l’analisi di cui all’allegato II, parte B. 3.   Gli Stati membri scelgono il lotto da sottoporre a campionamento in modo casuale. La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:854:oj#art-1