Art. 1
In vigore dal 7 mag 2025
1. Gli Stati membri (10) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2026, 2027 e 2028, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.
2. Gli Stati membri prelevano i campioni figuranti nell’allegato II, parte A, e analizzano tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica conformemente alle prescrizioni per l’analisi di cui all’allegato II, parte B.
3. Gli Stati membri scelgono il lotto da sottoporre a campionamento in modo casuale.
La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:854:oj#art-1