Art. 7 · Certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio

Art. 7

Certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio

In vigore dal 6 mag 2025
Certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio 1.   Gli Stati membri autorizzano almeno un’autorità di certificazione a rilasciare certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio rilascino tali certificati esclusivamente alle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate. 3.   Gli Stati membri attuano in modo armonizzato dal punto di vista sintattico e semantico le politiche di certificazione e le dichiarazioni sulle pratiche di certificazione per i certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio, conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:848:oj#art-7