Art. 6
Procedure di registrazione
In vigore dal 6 mag 2025
Procedure di registrazione
1. I conservatori dei registri istituiscono procedure di registrazione elettroniche e, ove possibile, automatizzate per le parti facenti affidamento sul portafoglio, che siano di facile utilizzo.
2. Essi trattano le domande di registrazione senza indebito ritardo e forniscono al richiedente una risposta in merito alla domanda di registrazione entro il termine definito nella politica di registrazione applicabile, utilizzando mezzi adeguati e conformemente alle leggi e alle procedure dello Stato membro in cui è istituito il registro nazionale.
3. Ove possibile, i conservatori dei registri verificano in modo automatizzato:
a)
l’esattezza, la validità, l’autenticità e l’integrità delle informazioni richieste a norma dell’;
b)
se del caso, la procura dei rappresentanti delle parti facenti affidamento sul portafoglio redatta e presentata conformemente alle leggi e alle procedure dello Stato membro in cui è istituito il registro nazionale;
c)
il tipo di qualifiche delle parti facenti affidamento sul portafoglio di cui all’allegato I;
d)
l’assenza di una registrazione esistente in un altro registro nazionale.
4. I conservatori dei registri verificano le informazioni di cui al paragrafo 3 a fronte della documentazione giustificativa fornita dalle parti facenti affidamento sul portafoglio o di fonti autentiche adeguate o di altre registrazioni elettroniche ufficiali nello Stato membro in cui è istituito il registro nazionale e alle quali hanno accesso conformemente alle leggi e alle procedure nazionali applicabili.
5. La verifica delle qualifiche delle parti facenti affidamento sul portafoglio di cui al paragrafo 3, lettera (c) è effettuata conformemente all’allegato III.
6. Se non può verificare le informazioni conformemente ai paragrafi da 3 a 5, il conservatore dei registri rifiuta la registrazione.
7. Qualora non intenda più avvalersi di unità di portafoglio per la prestazione di servizi pubblici o privati nell’ambito di una registrazione specifica, una parte facente affidamento sul portafoglio ne informa senza indebito ritardo il conservatore dei registri competente e chiede la cancellazione di tale registrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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