Art. 5
Informazioni da fornire ai registri nazionali
In vigore dal 6 mag 2025
Informazioni da fornire ai registri nazionali
1. Le parti facenti affidamento sul portafoglio forniscono ai registri nazionali almeno le informazioni indicate nell’allegato I.
2. Le parti facenti affidamento sul portafoglio garantiscono che le informazioni fornite siano esatte al momento della registrazione
3. Le parti facenti affidamento sul portafoglio aggiornano senza indebito ritardo eventuali informazioni precedentemente registrate nel registro nazionale delle parti facenti affidamento sul portafoglio.
Storico versioni
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