Art. 4 · Politiche di registrazione

Art. 4

Politiche di registrazione

In vigore dal 6 mag 2025
Politiche di registrazione 1.   Gli Stati membri definiscono e pubblicano una o più politiche nazionali di registrazione applicabili ai registri nazionali istituiti nel loro territorio. 2.   Gli Stati membri possono inserire o riutilizzare le politiche di registrazione settoriali o nazionali esistenti. 3.   La politica nazionale di registrazione comprende almeno informazioni riguardanti: a) le procedure di identificazione e autenticazione applicabili alle parti facenti affidamento sul portafoglio durante la procedura di registrazione; b) la documentazione giustificativa richiesta relativa all’identità, all’iscrizione nel registro delle imprese, alle qualifiche applicabili e alle altre informazioni pertinenti sulla parte facente affidamento sul portafoglio; c) le fonti autentiche o altre registrazioni elettroniche ufficiali e la possibilità di avvalersi di tali fonti o registrazioni per ottenere dati esatti; d) altre informazioni o altri elementi di prova richiesti nell’ambito della procedura di registrazione; e) se del caso, i mezzi automatizzati per consentire alle parti facenti affidamento sul portafoglio di registrarsi o di aggiornare una registrazione esistente; f) il meccanismo di ricorso a disposizione delle parti facenti affidamento sul portafoglio conformemente alle leggi e alle procedure dello Stato membro in cui è istituito il registro nazionale; g) le norme e le procedure per la verifica dell’identità delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate e di qualsiasi altra informazione rilevante fornita da tali parti. 4.   Le procedure e la documentazione di cui al paragrafo 3, lettere (a) e (b), consentono alle parti facenti affidamento sul portafoglio di indicare le qualifiche specifiche in forza delle quali operano, come indicato nell’allegato I. 5.   Se del caso, i requisiti stabiliti nella politica nazionale di registrazione non ostacolano una procedura di registrazione automatizzata.
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