Art. 4
Politiche di registrazione
In vigore dal 6 mag 2025
Politiche di registrazione
1. Gli Stati membri definiscono e pubblicano una o più politiche nazionali di registrazione applicabili ai registri nazionali istituiti nel loro territorio.
2. Gli Stati membri possono inserire o riutilizzare le politiche di registrazione settoriali o nazionali esistenti.
3. La politica nazionale di registrazione comprende almeno informazioni riguardanti:
a)
le procedure di identificazione e autenticazione applicabili alle parti facenti affidamento sul portafoglio durante la procedura di registrazione;
b)
la documentazione giustificativa richiesta relativa all’identità, all’iscrizione nel registro delle imprese, alle qualifiche applicabili e alle altre informazioni pertinenti sulla parte facente affidamento sul portafoglio;
c)
le fonti autentiche o altre registrazioni elettroniche ufficiali e la possibilità di avvalersi di tali fonti o registrazioni per ottenere dati esatti;
d)
altre informazioni o altri elementi di prova richiesti nell’ambito della procedura di registrazione;
e)
se del caso, i mezzi automatizzati per consentire alle parti facenti affidamento sul portafoglio di registrarsi o di aggiornare una registrazione esistente;
f)
il meccanismo di ricorso a disposizione delle parti facenti affidamento sul portafoglio conformemente alle leggi e alle procedure dello Stato membro in cui è istituito il registro nazionale;
g)
le norme e le procedure per la verifica dell’identità delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate e di qualsiasi altra informazione rilevante fornita da tali parti.
4. Le procedure e la documentazione di cui al paragrafo 3, lettere (a) e (b), consentono alle parti facenti affidamento sul portafoglio di indicare le qualifiche specifiche in forza delle quali operano, come indicato nell’allegato I.
5. Se del caso, i requisiti stabiliti nella politica nazionale di registrazione non ostacolano una procedura di registrazione automatizzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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