Art. 10 · Obbligo di conservazione delle informazioni

Art. 10

Obbligo di conservazione delle informazioni

In vigore dal 6 mag 2025
Obbligo di conservazione delle informazioni I conservatori dei registri conservano per 10 anni le registrazioni delle informazioni fornite dalle parti facenti affidamento sul portafoglio e registrate conformemente all’allegato I ai fini della registrazione di una parte facente affidamento sul portafoglio e del rilascio dei certificati di accesso e dei certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio, nonché di eventuali modifiche successive di tali informazioni.
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