Art. 9
Informazioni sul ritiro
In vigore dal 6 mag 2025
Informazioni sul ritiro
1. Senza indebito ritardo, e in ogni caso entro 24 ore dal ritiro della soluzione di portafoglio, sono fornite informazioni chiare, complete e facilmente accessibili in merito al ritiro della soluzione di portafoglio:
a)
ai punti di contatto unici designati a norma dell’articolo 46 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014;
b)
alla Commissione;
c)
agli utenti del portafoglio interessati;
d)
alle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (UE) n. 910/2014.
2. Le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 comprendono almeno:
a)
il nome del fornitore della soluzione di portafoglio che è stata ritirata;
b)
il nome e l’identificativo di riferimento di tale soluzione di portafoglio, come indicato nell’elenco dei portafogli certificati redatto a norma dell’articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 910/2014 e, se del caso, le versioni interessate;
c)
la data e l’ora del rilevamento della violazione della sicurezza o della compromissione che ha portato al ritiro della soluzione di portafoglio interessata a causa della sua gravità o perché non vi è stato posto rimedio entro tre mesi;
d)
se note, la data e l’ora in cui si è concretizzata la violazione della sicurezza o la compromissione, sulla base di registri di rete o di sistema o di altre fonti di dati;
e)
la data e l’ora del ritiro della soluzione di portafoglio e della revoca effettiva degli attestati di unità di portafoglio delle unità di portafoglio fornite nell’ambito della soluzione di portafoglio;
f)
un’indicazione che precisi se il ritiro è dovuto alla gravità della violazione della sicurezza o della compromissione o al fatto che non è stato posto rimedio alla violazione della sicurezza o alla compromissione;
g)
i dati di contatto, compresi almeno un indirizzo e-mail e un numero di telefono, dello Stato membro notificante e, se diversi, i dati di contatto del fornitore del portafoglio di cui alla lettera a);
h)
una descrizione della violazione della sicurezza o della compromissione;
i)
una descrizione dei dati compromessi, comprese, se del caso, le categorie di dati personali di cui all’, paragrafo 1, e all’ del regolamento (UE) 2016/679;
j)
ove possibile, una stima del numero approssimativo di utenti del portafoglio interessati e di altre persone fisiche interessate;
k)
una descrizione dei potenziali impatti sulle parti facenti affidamento sul portafoglio o sugli utenti del portafoglio e, in quest’ultimo caso, se opportuno, l’indicazione delle eventuali misure che gli utenti del portafoglio possono adottare per attenuare tali potenziali impatti;
l)
una descrizione delle misure adottate o programmate per il passaggio degli utenti del portafoglio interessati a soluzioni di portafoglio alternative o, laddove applicabile e opportuno, a servizi alternativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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