Art. 8 · Ritiro dei portafogli

Art. 8

Ritiro dei portafogli

In vigore dal 6 mag 2025
Ritiro dei portafogli 1.   Qualora non sia posto rimedio a una violazione della sicurezza o a una compromissione che ha portato alla sospensione della fornitura e dell’uso di una soluzione di portafoglio entro tre mesi dalla data di sospensione della fornitura e dell’uso di tale soluzione di portafoglio, lo Stato membro che la fornisce provvede affinché essa sia ritirata e ne sia revocata la validità, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 72 ore dalla scadenza del periodo di tre mesi. 2.   Quando ritira una soluzione di portafoglio, lo Stato membro provvede affinché: a) gli attestati di unità di portafoglio dell’unità di portafoglio della soluzione di portafoglio interessata siano revocati; b) gli attestati di unità di portafoglio non possano ritornare in stato di validità; c) non sia possibile rilasciare un nuovo attestato di unità di portafoglio a unità di portafoglio esistenti fornite nell’ambito della soluzione di portafoglio interessata; d) non sia possibile fornire una nuova unità di portafoglio nell’ambito della soluzione di portafoglio interessata. 3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non impediscono agli utenti del portafoglio interessati di esercitare il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014. Ciò è subordinato alla condizione che gli utenti del portafoglio possano esercitare tale diritto senza pregiudicare la sicurezza delle risorse critiche delle unità di portafoglio interessate, in particolare tenendo conto dei motivi del ritiro e della necessità di garantire che tali risorse siano efficacemente protette da un uso improprio.
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