Art. 3 · Accertamento di una violazione della sicurezza o di una compromissione

Art. 3

Accertamento di una violazione della sicurezza o di una compromissione

In vigore dal 6 mag 2025
Accertamento di una violazione della sicurezza o di una compromissione 1.   Fatti salvi la direttiva (UE) 2022/2555 e i regolamenti (UE) 2019/881 e (UE) 2024/2847, gli Stati membri tengono debitamente conto dei criteri di cui all’allegato I del presente regolamento al fine di valutare se una violazione della sicurezza o una compromissione di una soluzione di portafoglio, dei meccanismi di convalida di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 o del regime di identificazione elettronica nell’ambito del quale è fornita la soluzione di portafoglio pregiudichi la loro affidabilità o l’affidabilità di altre soluzioni di portafoglio. 2.   Qualora accerti, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, che una violazione della sicurezza o una compromissione pregiudica l’affidabilità di una soluzione di portafoglio e sospenda la fornitura e l’uso di tale soluzione di portafoglio, uno Stato membro adotta le misure di cui agli . Qualora ritiri la soluzione di portafoglio, lo Stato membro adotta le misure di cui agli . 3.   Uno Stato membro che venga a conoscenza di informazioni relative a una possibile violazione della sicurezza o a una possibile compromissione, che potrebbe pregiudicare l’affidabilità di una o più soluzioni di portafoglio fornite da un altro Stato membro, ne dà comunicazione senza indebito ritardo alla Commissione e ai punti di contatto unici degli Stati membri interessati designati a norma dell’articolo 46 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014. Detta comunicazione comprende le informazioni di cui all’, paragrafo 2. 4.   Lo Stato membro che riceve le informazioni fornite a norma del paragrafo3 adotta le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 senza indebito ritardo.
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