Art. 5
Obblighi delle parti facenti affidamento sulla certificazione dopo il completamento del processo di corrispondenza dell’identità
In vigore dal 6 mag 2025
Obblighi delle parti facenti affidamento sulla certificazione dopo il completamento del processo di corrispondenza dell’identità
1. Quando un processo di corrispondenza dell’identità di cui all’ è completato, con esito positivo o negativo, la parte facente affidamento sulla certificazione o la parte che agisce per suo conto o il registro di cui si avvale la parte facente affidamento sulla certificazione conserva le registrazioni relative al processo di corrispondenza dell’identità e al suo esito, comprese, se disponibili, le informazioni seguenti:
a)
i valori forniti dall’utente e dalla parte facente affidamento sulla certificazione che sono utilizzati per eseguire il processo di corrispondenza dell’identità;
b)
la data e l’ora del processo di corrispondenza dell’identità;
c)
qualsiasi documentazione pertinente fornita nell’ambito dei metodi complementari di cui all’, paragrafi 1 e 2, necessaria per la gestione delle controversie;
d)
se del caso, eventuali identificatori o numeri di account utilizzati dalla parte facente affidamento sulla certificazione, o un registro di cui le parti facenti affidamento sulla certificazione o le parti che agiscono per loro conto o il sistema centralizzato di corrispondenza dell’identità che riguarda la persona fisica, si avvalgono.
2. Le parti facenti affidamento sulla certificazione o le parti che agiscono per loro conto prendono in considerazione i principi della sicurezza e della tutela della vita privata fin dalla progettazione per quanto riguarda la registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le parti facenti affidamento sulla certificazione o le parti che agiscono per loro conto conservano le registrazioni per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi a fini di sicurezza. Per altri fini, tra cui consentire la registrazione e il trattamento dei reclami degli utenti, il tempo di conservazione può essere prorogato se richiesto dal diritto dell’Unione o nazionale.
Storico versioni
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