Art. 2 · Prescrizioni generali

Art. 2

Prescrizioni generali

In vigore dal 6 mag 2025
Prescrizioni generali 1.   Se un organismo del settore pubblico agisce in qualità di parte facente affidamento sulla certificazione nel contesto di un servizio transfrontaliero online offerto da tale organismo del settore pubblico o per suo conto, gli Stati membri provvedono affinché il processo di cui al paragrafo 2 sia utilizzato per garantire una corrispondenza univoca dell’identità delle persone fisiche. 2.   La corrispondenza univoca dell’identità è determinata dalla parte facente affidamento sulla certificazione, o per suo conto, o da un registro di cui le parti facenti affidamento sulla certificazione si avvalgono, o da un sistema centralizzato, mediante la richiesta, se del caso, la ricezione e la convalida dell’autenticità delle informazioni di cui ai paragrafi 3 o 4. 3.   Nel caso ci si avvalga di un portafoglio, le informazioni da utilizzare per la corrispondenza univoca dell’identità sono i dati di identificazione personale obbligatori di cui alla sezione 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2977, unitamente a eventuali dati facoltativi necessari per garantire che l’insieme di dati presentato sia unico, comprese, se del caso, informazioni supplementari o procedure complementari. 4.   Nel caso di ricorso a un regime di identificazione elettronica notificato, le informazioni da utilizzare per la corrispondenza univoca dell’identità sono gli attributi obbligatori dell’insieme minimo di dati per una persona fisica di cui alla sezione 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, comprese, se del caso, informazioni supplementari o procedure complementari. 5.   Nel determinare se vi sia una corrispondenza univoca dell’identità, la parte facente affidamento sulla certificazione, o la parte che agisce per suo conto, abbina le informazioni fornite dall’utente a quelle già registrate dalla parte facente affidamento sulla certificazione o da una parte che agisce per suo conto o da un registro di cui le parti facenti affidamento sulla certificazione si avvalgono. 6.   L’esito del processo di cui al paragrafo 5 non è, nei limiti del possibile, alterato da differenze in termini di traslitterazione, spazi vuoti, uso del trattino, concatenazione e analoghe varianti ortografiche previste dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale dello Stato membro. 7.   Se la corrispondenza delle informazioni di cui al paragrafo 2 è esatta e si riferisce a una sola persona fisica, o se l’esito del processo porta a una nuova registrazione dell’utente, la cui funzione è equivalente a un processo di corrispondenza dell’identità con esito positivo, l’esito del processo di corrispondenza dell’identità è considerato positivo e si traduce in una corrispondenza univoca dell’identità. Se la corrispondenza non è esatta o riguarda più di una persona fisica, o se la parte che esegue il processo di corrispondenza dell’identità non può garantire che la corrispondenza sia univoca, l’esito del processo di corrispondenza dell’identità è considerato negativo. 8.   Affinché i mezzi di identificazione elettronica notificati o i portafogli di un altro Stato membro possano essere abbinati a registrazioni esistenti utilizzando procedure online, gli Stati membri possono avvalersi di sistemi centralizzati di corrispondenza dell’identità, gestiti da organismi del settore pubblico stabiliti in tale Stato membro. 9.   Qualora gli Stati membri consentano alle parti facenti affidamento sul portafoglio che non sono organismi del settore pubblico di eseguire il processo di corrispondenza dell’identità, si applicano i meccanismi e le procedure stabiliti nel presente regolamento, se del caso.
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