Art. 9
Controlli doganali dei documenti redatti durante l’indisponibilità di ELAN
In vigore dal 6 mag 2025
Controlli doganali dei documenti redatti durante l’indisponibilità di ELAN
1. Le autorità doganali controllano i documenti di cui all’ del presente regolamento in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e della normativa dell’Unione pertinente di cui all’, paragrafo 2 del presente regolamento.
2. Ove richiesto dalla normativa dell’Unione pertinente, le autorità doganali indicano nell’apposita sezione del documento i codici delle merci e i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica o esportati e, se una dichiarazione doganale o un documento ELAN contiene più prodotti, il numero sequenziale del prodotto nel documento ELAN e il numero del prodotto nella dichiarazione in dogana, unitamente al numero di riferimento principale, l’ufficio doganale, la data e l’ora, la firma del funzionario autorizzato che effettua il controllo e il timbro dell’autorità.
3. I controlli di cui al paragrafo 1, compresi lo sdoganamento e la comunicazione dei quantitativi sdoganati, sono effettuati sui documenti disponibili nel sistema elettronico nazionale di rilascio quando tale sistema consente alle autorità doganali di accedervi e di svolgere le attività di cui al presente paragrafo.
4. Nei casi di cui all’, paragrafo 2, le autorità doganali effettuano i controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sul documento cartaceo.
Storico versioni
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