Art. 8 · Documenti redatti durante la manutenzione o l’indisponibilità non programmata di ELAN

Art. 8

Documenti redatti durante la manutenzione o l’indisponibilità non programmata di ELAN

In vigore dal 6 mag 2025
Documenti redatti durante la manutenzione o l’indisponibilità non programmata di ELAN 1.   Se ELAN o una delle sue funzionalità non è disponibile per più di un’ora, le autorità emittenti nazionali o di paesi terzi redigono i documenti necessari per l’espletamento delle formalità doganali su carta o in un sistema elettronico nazionale. 2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, i documenti sono redatti in forma elettronica in un sistema elettronico nazionale. Quando le autorità doganali che devono espletare lo sdoganamento delle merci e comunicare i quantitativi sdoganati nei documenti pertinenti non hanno accesso al sistema elettronico nazionale delle autorità o degli organismi emittenti di cui al primo comma, tali documenti sono stampati su carta e devono essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione in dogana. 3.   I documenti stampati su carta a norma del paragrafo 1 e del paragrafo 2, secondo comma, sono debitamente firmati e timbrati dall’autorità emittente competente. I documenti redatti in conformità dei paragrafi 1 e 2 recano la dicitura «Redatto durante l’indisponibilità di ELAN». 4.   Nel caso di documenti redatti da paesi terzi che costituiscono una condizione preliminare per il rilascio dei titoli a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, le autorità nazionali che rilasciano il titolo corrispondente indicano il numero del documento del paese terzo sul titolo e convalidano il documento del paese terzo riportando sul retro il timbro dell’autorità, la firma di un funzionario autorizzato e la data, e il numero del titolo collegato a tale documento. L’autorità emittente nazionale conserva l’originale dei documenti redatti dai paesi terzi di cui al primo comma, a meno che l’operatore non sia tenuto a presentare il documento alle autorità doganali. 5.   Nel caso di documenti redatti da paesi terzi che devono essere presentati solo a livello doganale, le autorità doganali convalidano il documento riportando sul retro il timbro dell’autorità, la firma di un funzionario autorizzato e la data in cui il documento è stato utilizzato. 6.   Gli operatori economici presentano alle autorità doganali i documenti stampati su carta a norma dei paragrafi da 1 a 5 per l’espletamento dei controlli doganali.
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