Art. 6 · Periodo transitorio

Art. 6

Periodo transitorio

In vigore dal 6 mag 2025
Periodo transitorio 1.   Dal 15 luglio 2025 le autorità emittenti nazionali possono iniziare, su base volontaria, a redigere i documenti di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento in ELAN (ambiente di test) o a trasmetterli a tale sistema a fini di test. Tali documenti non hanno valore giuridico. 2.   Dal 19 gennaio 2026 le autorità emittenti nazionali possono iniziare su base volontaria a redigere i documenti di cui all’, paragrafo 2, lettera a), in ELAN o a trasmetterli a tale sistema. Tali documenti hanno valore giuridico per effettuare le attività di sdoganamento. 3.   Dal 18 gennaio 2027 le autorità emittenti nazionali redigono i documenti di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento a norma dell’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e delle istruzioni di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento. 4.   Dal 17 gennaio 2028 le autorità emittenti nazionali e le autorità emittenti di paesi terzi redigono i documenti di cui all’, paragrafo 2, lettere b), c) e d), in ELAN o nei propri sistemi elettronici nazionali. In quest’ultimo caso i documenti sono trasmessi a ELAN immediatamente dopo essere stati redatti nel sistema elettronico nazionale. 5.   Dal 6 ottobre 2028 le verifiche automatizzate da parte delle autorità doganali dei documenti di cui all’ del presente regolamento e, se del caso, la comunicazione a ELAN dei quantitativi sdoganati sono effettuate tramite il sistema EU CSW-CERTEX a norma del regolamento (UE) 2022/2399.
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