Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 mag 2025
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(a)
«normativa dell’Unione pertinente»: i regolamenti dell’Unione che disciplinano ciascuno dei documenti contemplati da ELAN ed elencati all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269;
(b)
«documenti ELAN»: tutti i documenti elencati all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269;
(c)
«modello di dati»: l’elenco delle informazioni che le autorità o gli organismi competenti forniscono in ELAN per redigere o trasmettere un documento, in conformità della normativa dell’Unione pertinente applicabile ai documenti in questione e delle istruzioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (13), serie C, di cui all’, paragrafo 1, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
(d)
«sistema elettronico nazionale»: il sistema informatico utilizzato dalle autorità e dagli organismi degli Stati membri e dei paesi terzi competenti per la gestione e la redazione dei documenti elencati all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269;
(e)
«ELAN (ambiente di test)»: il sistema elettronico identico a ELAN che ha il solo scopo di consentire agli utenti di testare le funzionalità del sistema e di rilasciare o trasmettere documenti privi di valore giuridico;
(f)
«numero di riferimento principale»: il numero di riferimento di una dichiarazione in dogana quale definito all’, paragrafo 22, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (14).
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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