Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 mag 2025
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (a) «normativa dell’Unione pertinente»: i regolamenti dell’Unione che disciplinano ciascuno dei documenti contemplati da ELAN ed elencati all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269; (b) «documenti ELAN»: tutti i documenti elencati all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269; (c) «modello di dati»: l’elenco delle informazioni che le autorità o gli organismi competenti forniscono in ELAN per redigere o trasmettere un documento, in conformità della normativa dell’Unione pertinente applicabile ai documenti in questione e delle istruzioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (13), serie C, di cui all’, paragrafo 1, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239; (d) «sistema elettronico nazionale»: il sistema informatico utilizzato dalle autorità e dagli organismi degli Stati membri e dei paesi terzi competenti per la gestione e la redazione dei documenti elencati all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269; (e) «ELAN (ambiente di test)»: il sistema elettronico identico a ELAN che ha il solo scopo di consentire agli utenti di testare le funzionalità del sistema e di rilasciare o trasmettere documenti privi di valore giuridico; (f) «numero di riferimento principale»: il numero di riferimento di una dichiarazione in dogana quale definito all’, paragrafo 22, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (14). 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269.
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