Art. 13
Operazioni effettuate sui documenti disponibili in ELAN durante la sua indisponibilità
In vigore dal 6 mag 2025
Operazioni effettuate sui documenti disponibili in ELAN durante la sua indisponibilità
1. Se ELAN o una delle sue funzionalità non è disponibile per più di un’ora e le autorità emittenti nazionali o di un paese terzo devono rettificare un documento, redigerne un estratto, trasmetterlo o prorogarne la validità, esse riproducono il documento su carta ed effettuano l’operazione su tale documento.
2. I documenti redatti in conformità del paragrafo 1 recano la dicitura «Copia da utilizzare durante l’indisponibilità di ELAN» e sono debitamente firmati e timbrati dall’autorità emittente competente.
3. Se sanno che un documento sarà presentato ad autorità doganali che possono accedere ai documenti nei loro sistemi elettronici nazionali, le autorità emittenti degli Stati membri possono effettuare le operazioni di cui al paragrafo 1 nei propri sistemi elettronici nazionali. Le autorità o gli organismi emittenti registrano in ELAN le operazioni effettuate durante la sua indisponibilità una volta che ELAN torna a essere nuovamente disponibile. I documenti in ELAN sono resi inutilizzabili fino a quando le copie stampate su carta durante il periodo di emergenza non sono restituite alle autorità emittenti.
4. Una volta che tornano in possesso dei documenti sui quali hanno effettuato operazioni conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità o gli organismi emittenti:
(a)
rendono inutilizzabili i documenti restituiti; e
(b)
indicano in ELAN che il documento è stato utilizzato o registrano le imputazioni dei quantitativi indicati nell’apposita sezione dalle autorità doganali, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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