Art. 10
Registrazione in ELAN di documenti redatti durante la sua indisponibilità
In vigore dal 6 mag 2025
Registrazione in ELAN di documenti redatti durante la sua indisponibilità
1. La Commissione e i proprietari dei sistemi nazionali effettuano un apposito scambio in blocco dei documenti redatti durante l’indisponibilità di ELAN per registrarli in ELAN non appena ne sia ripristinata la disponibilità.
2. Non appena ripristinata la disponibilità di ELAN, tutti i documenti redatti in conformità dell’, paragrafi 1 e 2, sono immediatamente restituiti alle autorità o agli organismi emittenti competenti, che a loro volta:
(a)
registrano i documenti in ELAN;
(b)
rendono inutilizzabili i documenti cartacei restituiti; e
(c)
indicano in ELAN che il documento è stato utilizzato o, se richiesto dalla normativa dell’Unione pertinente, registrano le imputazioni di cui all’, paragrafo 2, indicate nell’apposita sezione dalle autorità doganali.
Storico versioni
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