Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239

In vigore dal 6 mag 2025
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato: (1) l’ è sostituito dal seguente: « Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (a) “dichiarante”, come definito all’, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (b) “gestione del rischio”, come definita all’, punto 25), del regolamento (UE) n. 952/2013; (c) “formalità non doganale dell’Unione”, come definita all’, punto 11), del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); (d) “sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN)”, come definito all’, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione (*3); (e) “esportatore”, come definito all’, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*4); (f) “EU CSW-CERTEX”: sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, come definito all’ del regolamento (UE) 2022/2399; (g) “firma avanzata basata su un certificato qualificato”: firma elettronica conforme agli obblighi di cui agli articoli 26 e 28 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); (h) “ELAN1L-AGRIM”: qualsiasi titolo di importazione rilasciato conformemente al modello di dati riportato nelle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo quanto disposto dall’allegato I.1 del presente regolamento per il loro uso in ELAN; (i) “ELAN1L-AGREX”: qualsiasi titolo di esportazione rilasciato conformemente al modello di dati riportato nelle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo quanto disposto dall’allegato I.1 del presente regolamento per il loro uso in ELAN; (j) “istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”: le istruzioni contenute nella nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX (*6) pubblicata nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che gli organismi emittenti seguono per rilasciare i titoli di importazione e di esportazione a norma dell’allegato I.1 del presente regolamento; (k) “ELAN (ambiente di test)”: il sistema elettronico identico a ELAN che ha il solo scopo di consentire agli utenti di testare le funzionalità del sistema prima che ELAN venga reso disponibile come ambiente di produzione. 2.   Si applicano inoltre le definizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269. (*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)." (*2)  Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj)." (*3)  Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)." (*4)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)." (*5)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj)." (*6)  Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX (GU C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).»;" (2) l’ è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I titoli sono richiesti attraverso applicazioni informatiche, messe a disposizione degli Stati membri (“applicazioni informatiche nazionali”) nel rispetto delle norme di qualità e integrità di cui all’allegato I, punto 3 B, del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione (*7). Se tali applicazioni informatiche nazionali non sono disponibili o efficaci, o se le applicazioni informatiche nazionali sono temporaneamente indisponibili, i titoli possono essere richiesti anche utilizzando il modello di cui all’allegato I del presente regolamento o qualsiasi modello stabilito dall’organismo emittente nazionale competente. I titoli sono rilasciati in ELAN o nelle applicazioni informatiche nazionali. I titoli rilasciati nelle applicazioni informatiche nazionali si considerano rilasciati e validi per essere utilizzati a fini commerciali solo previa comunicazione a ELAN, salvo disposizione contraria degli articoli da 21 bis a 21 quinquies. Gli organismi emittenti nazionali competenti stabiliscono il modello o il modello di dati che gli operatori economici utilizzano per le domande di titolo. (*7)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).»;" (b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   La domanda di titolo è compilata in funzione dello scopo del titolo stesso e a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies consentono di utilizzare il modello di cui all’allegato I, la domanda di titolo è compilata a norma della nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli (*8). 6.   L’organismo emittente non accetta le domande che non sono conformi alla normativa dell’Unione pertinente. Esso rilascia i titoli senza indugio sulla base delle informazioni accettate quali compilate dal richiedente, e completa le informazioni conformemente alle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Per quanto riguarda i titoli su supporto cartaceo, gli organismi emittenti ne convalidano il rilascio apponendo la firma e un timbro, oppure un timbro a secco. I titoli in formato elettronico sono convalidati conformemente alle norme di cui al paragrafo 1. (*8)  Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli C/2016/2817 (GU C 278 del 30.7.2016, pag. 34).»;" (3) l’articolo 6 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se il quantitativo indicato nel titolo deve essere suddiviso per motivi procedurali o logistici, l’organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, rilasciare estratti di titoli (“estratti”). Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, l’organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, rilasciare estratti qualora il titolare o il cessionario sia tenuto a utilizzare un titolo rilasciato in formato elettronico in uno Stato membro diverso da quello in cui il titolo è stato rilasciato e non collegato al sistema elettronico nazionale dello Stato membro emittente o a ELAN.» ; (b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   Gli estratti sono rilasciati senza indugio, senza costi aggiuntivi, in formato elettronico. Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, gli estratti possono essere rilasciati su supporto cartaceo utilizzando i modelli di cui all’allegato I o I.1. 6.   Un estratto non può dar luogo al rilascio di un altro estratto. Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, l’organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, stampare un esemplare di un estratto rilasciato in formato elettronico qualora il titolare o il cessionario sia tenuto a utilizzare tale estratto in un altro Stato membro non collegato al sistema elettronico nazionale dello Stato membro emittente o tramite ELAN.» ; (4) gli articoli 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: « Articolo 9 Dichiarazione doganale 1.   La dichiarazione doganale fa riferimento al titolo o all’estratto mediante un codice specifico e il numero del titolo che figura nel titolo, conformemente al titolo II, allegato B, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*9). Laddove le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies consentano alle autorità competenti di rilasciare titoli a norma dell’allegato I, la dichiarazione doganale può far riferimento al numero di rilascio del titolo che figura nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione a norma dell’allegato I. 2.   ELAN consente agli uffici doganali di accedere al titolo o all’estratto in formato elettronico di cui al paragrafo 1. Laddove consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, i sistemi elettronici nazionali dell’organismo emittente possono consentire all’ufficio doganale di accedere direttamente al titolo o all’estratto in formato elettronico. Se l’accesso diretto non è disponibile, il dichiarante o l’organismo emittente trasmettono il titolo o l’estratto all’ufficio doganale in formato elettronico. Se, durante i periodi transitori di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione (*10), le applicazioni informatiche dell’ufficio doganale non sono adatte all’applicazione del primo e del secondo comma del presente paragrafo o se l’ufficio doganale non ha accesso a ELAN, i titoli o gli estratti possono essere trasmessi su supporto cartaceo. Articolo 10 Imputazione e visti 1.   Le norme relative alla procedura di rilascio dei titoli elettronici nei sistemi elettronici nazionali designano l’autorità che deve indicare nel titolo il quantitativo immesso in libera pratica o esportato e precisano le modalità con cui il dichiarante e l’organismo emittente accedono a tali informazioni. 2.   L’ufficio doganale indica e convalida il quantitativo immesso in libera pratica o esportato o, se previsto da norme amministrative nazionali, convalida il quantitativo indicato dal dichiarante in ELAN, direttamente o mediante interconnessione dal sistema informatico doganale nazionale, tramite EU CSW-CERTEX. Se la normativa dell’Unione consente l’uso di titoli su supporto cartaceo, l’ufficio doganale indica e convalida il quantitativo immesso in libera pratica o esportato o, se previsto da norme amministrative nazionali, convalida il quantitativo indicato dal dichiarante nelle caselle «Quantità in cifre», «Unità di misura» e «Quantità in lettere», vista e restituisce detto esemplare al dichiarante o, se richiesto da una normativa specifica, lo restituisce all’organismo emittente. Quando l’esemplare del titolo è restituito all’organismo emittente, quest’ultimo registra in ELAN il quantitativo immesso in libera pratica o esportato, come indicato e convalidato nel titolo, nel caso in cui non fosse già stato inserito dalle autorità doganali. 3.   Se il quantitativo immesso in libera pratica o esportato è inferiore al quantitativo disponibile nel titolo, ELAN detrae il quantitativo immesso in libera pratica o esportato indicando il quantitativo rimanente, nei limiti del quantitativo disponibile nel titolo. Durante i periodi transitori di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, le autorità doganali indicano il quantitativo rimanente nel titolo. 4.   Se, durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea di ELAN disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, il quantitativo immesso in libera pratica o esportato non corrisponde al quantitativo indicato nel titolo, le autorità doganali correggono tale dato indicando il quantitativo effettivo, nei limiti del quantitativo disponibile nel titolo. Se lo spazio previsto per le imputazioni nei titoli o negli estratti in formato cartaceo non è sufficiente, le autorità possono accludere pagine supplementari, convalidate da un timbro. 5.   La data di imputazione è la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione. 6.   Le autorità doganali indicano e convalidano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato nei sistemi elettronici nazionali degli Stati membri solo se ciò è consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento, o durante i periodi di indisponibilità temporanea di ELAN disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. 7.   Gli Stati membri designano l’autorità incaricata delle funzioni di cui al presente articolo relativamente ai titoli elettronici rilasciati nei rispettivi sistemi nazionali e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico. Articolo 11 Trasferimento In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare, i dati relativi al cessionario e la data della relativa registrazione sono indicati nel titolo elettronico a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, in caso di titoli su supporto cartaceo, conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Il trasferimento è convalidato dall’organismo emittente. In caso di retrocessione al titolare, l’organismo emittente convalida la retrocessione e la relativa data nel titolo elettronico a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, in caso di titoli su supporto cartaceo, conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data indicata nel titolo dall’organismo emittente, che rientra nel periodo di validità del titolo.» (*9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj)." (*10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») (GU L 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj)." ; (5) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: « Articolo 13 Integrità e controllo del titolo, mutua assistenza 1.   Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti non devono essere modificate dopo il loro rilascio. 2.   Se l’autorità doganale competente nutre dubbi quanto all’esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell’estratto, chiede chiarimenti all’organismo emittente. Se l’organismo emittente nutre dubbi quanto all’esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell’estratto, chiede chiarimenti alle autorità doganali competenti. Il primo comma non si applica nel caso di errori evidenti o di minore entità cui l’organismo emittente o le autorità doganali competenti possono rimediare applicando correttamente la legislazione. 3.   Se l’organismo emittente ritiene necessaria una correzione, corregge il titolo o l’estratto senza indugi. 4.   Se i titoli o gli estratti sono su supporto cartaceo, gli organismi emittenti li correggono solo se sono stati restituiti dall’operatore economico. 5.   Per i titoli o gli estratti elettronici, l’organismo emittente convalida la versione corretta, che sostituisce la versione originale. Laddove l’organismo emittente rilasci titoli o estratti su supporto cartaceo, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, indica in cima a tali documenti che sono stati corretti aggiungendo la dicitura «titolo corretto il...» o «estratto corretto il...». Tutte le diciture precedenti sono riprodotte su ciascun esemplare. 6.   Laddove il titolo sia rilasciato su supporto cartaceo su richiesta dell’organismo emittente a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, il titolare o il cessionario restituisce il titolo o l’estratto. Qualora, sulla base della gestione del rischio, si debba verificare l’autenticità di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, o le diciture e i visti che vi figurano, l’autorità interessata restituisce il titolo o l’estratto o una fotocopia alle autorità competenti. La richiesta di verifica e la valutazione sono comunicati per via elettronica in conformità del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (*11), mediante il modulo standard che figura nell’allegato III del presente regolamento. Le autorità possono accettare ulteriori semplificazioni quali le consultazioni dirette mediante l’elenco degli uffici doganali di transito (EUD) pubblicato sul sito web ufficiale della Commissione. L’autorità interpellata provvede affinché la risposta all’autorità richiedente sia inviata entro 20 giorni di calendario quando le autorità sono stabilite nello stesso Stato membro. Se sono interessati diversi Stati membri, la risposta è inviata entro 60 giorni di calendario. 7.   Se il titolo o l’estratto è restituito prima della fine della validità e dell’esaurimento del quantitativo disponibile, l’autorità competente lo indica in ELAN. Laddove il titolo o l’estratto su supporto cartaceo sia restituito a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, l’autorità competente fornisce su richiesta una ricevuta alla parte interessata, o in alternativa appone una data di ricevimento e un timbro su un esemplare stampato presentato dalla parte interessata. (*11)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).»;" (6) all’articolo 14, i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «3.   La prova dell’adempimento dell’obbligo di immissione in libera pratica dei prodotti è estratta da ELAN. In caso di indisponibilità di ELAN, il titolare o il cessionario può presentare l’accettazione della dichiarazione doganale estratta dalla banca dati doganale o un’autodichiarazione attestante l’adempimento dell’obbligo. Entrambi i documenti sono timbrati e firmati dalle autorità doganali. 4.   La prova dell’adempimento dell’obbligo di esportazione è estratta da ELAN. Laddove si applichino le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, la prova di cui al primo comma del presente paragrafo è costituita: (a) dall’esemplare del titolo o dell’estratto destinato al titolare o al cessionario, timbrato e firmato dalle autorità doganali; oppure (b) dalla certificazione di uscita dell’ufficio doganale di esportazione destinata all’esportatore o al dichiarante di cui all’articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 5.   La prova di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è fornita e verificata nel seguente modo: (a) l’esportatore o il dichiarante di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), trasmette la certificazione di uscita al titolare, che presenta la prova su supporto cartaceo o in formato elettronico all’organismo emittente. Se la certificazione di uscita è annullata a causa di correzioni effettuate dall’ufficio doganale di uscita, l’ufficio doganale di esportazione informa l’esportatore o il suo rappresentante doganale; l’esportatore o il suo rappresentante doganale informa il titolare, che informa l’organismo emittente di conseguenza; (b) la procedura di cui alla lettera a) comprende la presentazione all’organismo emittente del numero di riferimento principale (MRN) di cui all’, paragrafo 22, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*12): i) se più di uno Stato membro interviene nella procedura di esportazione, ii) se l’ufficio doganale di esportazione è ubicato in uno Stato membro diverso da quello dell’organismo emittente, o iii) se l’MRN è utilizzato in una procedura di esportazione che viene completata nello Stato membro in cui la dichiarazione di esportazione è stata presentata; (c) l’organismo emittente verifica le informazioni ricevute, compresa l’esattezza della data di uscita dal territorio doganale dell’Unione, sulla base della gestione del rischio. Se l’MRN e la banca dati MRN non permettono una verifica adeguata, le autorità doganali confermano o correggono la data di uscita, su richiesta dell’organismo emittente e sulla base dell’MRN. Se l’ufficio doganale di esportazione è stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell’organismo emittente, le procedure di cui all’articolo 13, paragrafo 6, terzo comma, si applicano mutatis mutandis. Le autorità doganali e gli organismi emittenti possono accettare che le procedure di cui al primo comma siano effettuate direttamente tra le autorità interessate. Gli organismi emittenti possono predisporre procedure semplificate ai fini della lettera a), primo comma. 6.   L’autorità competente estrae da ELAN la prova dell’immissione dei prodotti in libera pratica nell’Unione prima di svincolare la cauzione per un titolo e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza della validità del titolo. L’autorità competente estrae da ELAN la prova dell’esportazione e dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione entro 90 giorni di calendario dalla scadenza del titolo. Laddove si applichino le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272: (a) la prova dell’immissione in libera pratica dei prodotti perviene all’organismo emittente entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di validità del titolo; (b) la prova dell’avvenuta esportazione e dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione perviene all’organismo emittente entro 180 giorni di calendario dopo la scadenza del titolo. Se le scadenze di cui al primo, al secondo e al terzo comma non possono essere rispettate a causa di problemi tecnici, l’organismo emittente può, su richiesta del titolare, che fornisce prova a sostegno della richiesta, prorogare tali periodi, se necessario a posteriori, fino a un massimo di 730 giorni di calendario, nel rispetto dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (*12). (*12)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)." (*12)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)." (7) il titolo dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Titoli o estratti sostitutivi e duplicati rilasciati durante il periodo transitorio di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 di tale regolamento di esecuzione»; (8) all’articolo 16, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) di prorogare il termine per la presentazione della prova dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione di cui all’articolo 14, paragrafo 6, terzo comma, del presente regolamento, entro i limiti fissati da tale articolo, senza incameramento parziale della cauzione.»; (9) l’articolo 19 bis è sostituito dal seguente: « Articolo 19 bis Comunicazioni relative al riso Gli Stati membri comunicano alla Commissione su base giornaliera i quantitativi totali oggetto dei titoli di importazione diversi da quelli destinati alla gestione dei contingenti tariffari per codice del prodotto e per origine indicati nella domanda di titolo.» ; (10) all’articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco che le autorità utilizzano laddove si applichino le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri su un sito web protetto, accessibile soltanto alle autorità degli Stati membri.» ; (11) dopo l’articolo 21 sono inseriti gli articoli da 21 bis a 21 quinquies seguenti: « Articolo 21 bis Uso volontario di ELAN 1.   Dal 15 luglio 2025 gli organismi emittenti degli Stati membri possono iniziare a rilasciare o trasmettere titoli in ELAN (ambiente di test). 2.   I documenti messi a disposizione in ELAN (ambiente di test) sono considerati test effettuati dagli Stati membri e non hanno valore giuridico. 3.   ELAN (ambiente di test) rimane a disposizione degli Stati membri per l’intera durata del periodo transitorio di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, al solo scopo di consentire a tutti gli utenti di ELAN di testare il funzionamento del sistema. 4.   Dalla data di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono rilasciare titoli di importazione e di esportazione in formato elettronico o su supporto cartaceo usando: (a) i modelli di cui all’allegato I; oppure (b) i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX di cui all’allegato I.1. I documenti di cui al primo comma, lettere a) e b), possono inoltre essere rilasciati in ELAN (ambiente di test) o trasmessi a tale sistema. 5.   Dal 19 gennaio 2026 gli Stati membri possono iniziare a rilasciare titoli di importazione e di esportazione in ELAN o a trasmetterli a tale sistema. I documenti rilasciati in ELAN o trasmessi a tale sistema a norma del presente paragrafo hanno valore giuridico e possono essere utilizzati per l’immissione in libera pratica o l’esportazione di prodotti agricoli. Gli organismi emittenti degli Stati membri possono rilasciare titoli in ELAN (ambiente di test) a fini di test dopo la data di cui al primo comma, a condizione che i documenti rilasciati nel sistema non abbiano valore giuridico. Articolo 21 ter Uso obbligatorio dei modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX 1.   Dal 18 gennaio 2027 tutti i titoli sono rilasciati secondo i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX di cui all’allegato I.1, a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   I titoli rilasciati a norma del paragrafo 1 o i relativi estratti possono essere stampati su supporto cartaceo solo se sono stati trasmessi a ELAN, salvo disposizione contraria delle norme sui periodi di emergenza di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. Quando trasmettono un titolo o un estratto dai sistemi elettronici nazionali a ELAN, gli organismi emittenti trasmettono anche il quantitativo immesso in libera pratica o esportato in base al titolo o all’estratto registrato nel sistema nazionale. I titoli stampati a norma del primo comma recano una firma valida e il timbro ufficiale dell’organismo emittente competente. Salvo disposizione contraria delle norme sui periodi di emergenza di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, i titoli o gli estratti stampati su supporto cartaceo che non sono stati trasmessi a ELAN non sono utilizzati per l’immissione in libera pratica o l’esportazione di prodotti agricoli. 3.   Le autorità doganali convalidano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato con firma e timbro nel caso di un titolo cartaceo, o mediante un sistema elettronico di convalida nel caso di un titolo elettronico. Tutte le imputazioni dei quantitativi nei titoli o negli estratti stampati sono registrate dall’organismo emittente competente entro due giorni lavorativi dalla restituzione del titolo o dell’estratto, a decorrere dall’inizio del giorno successivo a quello della restituzione. 4.   Se i titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo a norma del paragrafo 2, gli esemplari corrispondenti nel sistema elettronico nazionale non possono essere utilizzati per l’immissione in libera pratica di merci nel territorio dell’Unione o per l’esportazione di merci dal territorio dell’Unione finché l’esemplare cartaceo non è stato restituito e l’organismo emittente non ha: (a) registrato il quantitativo immesso in libera pratica o esportato in base al titolo o all’estratto in ELAN e nel sistema nazionale; e (b) indicato che il titolo o l’estratto sarà utilizzato al di fuori di ELAN. 5.   Se i titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo a norma del paragrafo 2, i titoli o gli estratti elettronici equivalenti disponibili in ELAN non possono essere utilizzati per l’immissione in libera pratica di merci nel territorio dell’Unione o per l’esportazione di merci dal territorio dell’Unione. I titoli o gli estratti elettronici possono essere utilizzati solo dopo che gli operatori hanno restituito i titoli o gli estratti corrispondenti stampati agli organismi emittenti e dopo che le imputazioni effettuate dalle autorità doganali sono state registrate in ELAN e, se del caso, nel sistema elettronico nazionale. 6.   Le autorità doganali accettano i titoli su supporto cartaceo rilasciati conformemente al modello per titoli di cui all’allegato I, purché siano stati rilasciati prima della data di cui al paragrafo 1 e siano ancora validi conformemente alla normativa dell’Unione pertinente. Articolo 21 quater Disponibilità obbligatoria dei titoli in ELAN 1.   Dal 17 gennaio 2028 tutti i titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati in ELAN o sono trasmessi a ELAN dai sistemi elettronici nazionali. Da tale data i titoli non disponibili in ELAN non hanno valore giuridico e non sono utilizzati per l’immissione in libera pratica o l’esportazione di merci. 2.   I titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo solo se sono stati trasmessi a ELAN, salvo disposizione contraria delle norme sui periodi di emergenza di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. 3.   Quando le autorità doganali indicano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato nei titoli o negli estratti elettronici nel sistema elettronico nazionale, gli organismi emittenti registrano tali imputazioni in ELAN o le trasmettono a ELAN entro due giorni lavorativi dal giorno successivo alla data di imputazione. Articolo 21 quinquies Uso obbligatorio di ELAN 1.   Dal 6 ottobre 2028 le verifiche automatiche da parte delle autorità doganali dei titoli di importazione e di esportazione e la comunicazione a ELAN dei quantitativi sdoganati sono effettuate tramite il sistema EU CSW-CERTEX a norma del regolamento (UE) 2022/2399. 2.   I titoli o gli estratti rilasciati prima della data di cui al paragrafo 1 e stampati su supporto cartaceo non possono essere utilizzati dopo tale data e sono restituiti agli organismi emittenti competenti. 3.   Gli organismi emittenti registrano in ELAN o trasmettono a ELAN tutti i dati relativi ai titoli o agli estratti restituiti a norma del primo comma e il quantitativo disponibile tiene conto di tutti i quantitativi immessi in libera pratica o esportati indicati nei titoli restituiti. 4.   Una volta registrati a norma del paragrafo 2, i titoli sono validi per l’uso in ELAN.» ; (12) sono inseriti gli allegati I.1 e III, che figurano nell’allegato I.
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