Art. 7 · Periodo di conservazione e archiviazione dei documenti

Art. 7

Periodo di conservazione e archiviazione dei documenti

In vigore dal 6 mag 2025
Periodo di conservazione e archiviazione dei documenti 1.   I documenti sono conservati in ELAN per un periodo massimo di 10 anni dall’ultimo giorno di validità o dal giorno in cui sono stati rilasciati, se la normativa dell’Unione pertinente non stabilisce l’ultimo giorno di validità del documento. 2.   Per preservare l’integrità dei documenti conservati in ELAN, le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le marche temporali e gli scambi elettronici sono archiviati in ELAN o nei sistemi nazionali degli Stati membri per un periodo massimo di 10 anni dalla fine del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1. 3.   I dati personali dei titoli, dei certificati e degli altri documenti di cui all’ sono conservati in ELAN e nei sistemi nazionali degli Stati membri per non più di 10 anni dall’ultimo giorno di validità del documento pertinente o dal giorno in cui il documento in questione è stato rilasciato, se la normativa dell’Unione pertinente non stabilisce l’ultimo giorno di validità del documento. 4.   Se entro il periodo di archiviazione di 10 anni di cui al paragrafo 1 è stato presentato un ricorso o è stato avviato un procedimento amministrativo o giudiziario sulla base di documenti ELAN o se questi costituiscono un elemento di prova, tali documenti possono rimanere archiviati fino all’esito del ricorso o, se posteriore, del procedimento amministrativo o giudiziario. A tal fine, gli Stati membri possono estrarre e utilizzare i documenti in un formato accettato dagli organi giurisdizionali. Una volta che le procedure pertinenti sono definitive e le relative sentenze o decisioni giuridicamente diventano vincolanti, gli Stati membri cancellano immediatamente i documenti estratti.
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