Art. 6 · Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti in ELAN

Art. 6

Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti in ELAN

In vigore dal 6 mag 2025
Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti in ELAN 1.   Le autorità emittenti nazionali, le autorità emittenti di paesi terzi e le autorità o gli organismi competenti a rilasciare i certificati di conformità hanno accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti da essi redatti in ELAN o trasmessi a ELAN, e ai documenti rilasciati agli operatori economici basati sul territorio di loro competenza o trasferiti a tali operatori. 2.   Le autorità emittenti nazionali, le autorità emittenti di paesi terzi e le autorità o gli organismi competenti a rilasciare i certificati di conformità sono autorizzati ad annullare o rettificare i documenti di cui al paragrafo 1, se le norme dell’Unione applicabili al documento specifico lo consentono e nei limiti ivi stabiliti. 3.   Le autorità emittenti nazionali hanno accesso ai documenti rilasciati dalle autorità emittenti di paesi terzi che costituiscono una condizione preliminare per il rilascio di un titolo di importazione. Le autorità emittenti nazionali modificano lo status di tali documenti in ELAN, se richiesto dalla normativa applicabile dell’Unione. 4.   Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso a tutti i documenti disponibili in ELAN che sono necessari per i controlli sulle merci presentate per l’immissione in libera pratica nell’Unione o per lo svincolo per l’esportazione, come richiesto dalla normativa applicabile dell’Unione. 5.   Fatti salvi il diritto di accesso della Commissione a norma dell’, paragrafo 2, e i diritti di accesso delle autorità emittenti nazionali a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le autorità e gli organismi che non hanno contribuito alla produzione o alla trasmissione di dati, informazioni o documenti in ELAN o che non sono autorità doganali coinvolte nell’immissione in libera pratica nell’Unione o nello svincolo per l’esportazione delle merci in questione non hanno accesso a tali dati, informazioni o documenti. 6.   Le autorità competenti dei paesi terzi hanno accesso a ELAN conformemente agli articoli 9 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
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