Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 mag 2025
1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dal dazio compensativo istituito dall', purché siano state fabbricate, spedite e fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione, elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/245 e successive modifiche, e siano state importate in conformità alle disposizioni della medesima decisione di esecuzione della Commissione. 2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio compensativo a condizione che: a) tali importazioni siano accompagnate da una fattura corrispondente all'impegno, che è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all'allegato 1 del presente regolamento; b) tali importazioni siano corredate di un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato 2 del presente regolamento; e c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. 3.   All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale: a) qualora sia accertato, in relazione alle importazioni di cui al paragrafo 1, che non sono soddisfatte una o più delle condizioni figuranti in tale paragrafo e nel paragrafo 2; o b) qualora la Commissione revochi l'accettazione dell'impegno a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037 mediante regolamento o decisione che indica il riferimento a specifiche operazioni e dichiara non conformi le relative fatture corrispondenti all'impegno.
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