Art. 8 · Procedure di coordinamento per individuare e sanzionare gli abusi di mercato transfrontalieri

Art. 8

Procedure di coordinamento per individuare e sanzionare gli abusi di mercato transfrontalieri

In vigore dal 29 apr 2025
Procedure di coordinamento per individuare e sanzionare gli abusi di mercato transfrontalieri 1.   L’autorità competente che sospetta si sia verificato, possa essersi verificato o si stia verificando un abuso di mercato transfrontaliero comunica senza indebito ritardo lo status della propria valutazione preliminare alle altre autorità competenti interessate, comprese se del caso le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione in cui la cripto-attività è ammessa alla negoziazione. Una volta informate in merito ad abusi di mercato transfrontalieri, le autorità competenti riceventi condividono, senza indebito ritardo, informazioni sulla pianificazione o sull’esistenza di qualsiasi attività o misura di vigilanza o, se del caso e se tali informazioni sono a disposizione dell’autorità competente ricevente, in merito a un’indagine penale esistente sullo stesso caso. 2.   Le autorità competenti interessate: a) si aggiornano periodicamente a vicenda in merito agli abusi di mercato transfrontalieri; b) si informano a vicenda in merito a importanti sviluppi sopraggiunti nell’intervallo relativi ad abusi di mercato transfrontalieri; c) coordinano le azioni di vigilanza e di contrasto. 3.   L’autorità competente che ha formalmente avviato un’indagine o un’attività di contrasto o, se del caso, che è a conoscenza di un’indagine penale ne informa le altre autorità competenti interessate, comprese, se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione in cui la cripto-attività è ammessa alla negoziazione. L’autorità competente segnalante può informare l’ESMA. 4.   Le autorità competenti che hanno avviato un’indagine o un’attività di contrasto in un contesto transfrontaliero, o vi hanno partecipato, possono chiedere il coordinamento dell’ESMA. 5.   Ai fini del presente articolo, per «abusi di mercato transfrontalieri» si intende una delle situazioni seguenti: a) una situazione in cui più di un’autorità competente è competente a individuare, indagare o sanzionare un potenziale caso di abuso di mercato; b) una situazione in cui è necessaria la cooperazione tra due o più autorità competenti per individuare, indagare o sanzionare un potenziale caso di abuso di mercato.
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