Art. 5
Segnalazione di ordini o operazioni sospetti
In vigore dal 29 apr 2025
Segnalazione di ordini o operazioni sospetti
1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività istituisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure efficaci per poter valutare, ai fini della trasmissione della STOR, se in merito a un ordine, un’operazione o altri aspetti della DLT vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso. Tali dispositivi, sistemi e procedure comprendono un livello adeguato di analisi umana.
2. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività trasmette la STOR:
a)
utilizzando il modello STOR di cui all’allegato e compilando i campi informativi pertinenti agli ordini, alle operazioni o ad altri aspetti del funzionamento della DLT segnalati in un modo chiaro e preciso, compresi i documenti giustificativi e gli allegati;
b)
tramite il mezzo elettronico indicato dall’autorità stessa.
Ai fini del primo comma, lettera b), l’autorità competente indica sul proprio sito Internet il mezzo elettronico da utilizzare e assicura che quest’ultimo lasci impregiudicate la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni durante la trasmissione.
La STOR di cui al primo comma si basa su fatti e analisi, tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispongono le persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni in cripto-attività.
3. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività garantisce e preserva la riservatezza delle informazioni contenute nella segnalazione di ordini o operazioni sospetti; garantisce inoltre che né al soggetto nei cui confronti la STOR è creata, né a chiunque altro non sia tenuto a esserne a conoscenza per la funzione svolta o la posizione occupata presso il segnalante, giungano informazioni relative:
a)
alla generazione degli allarmi di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
b)
alla valutazione che può condurre alla trasmissione di una STOR;
c)
al fatto che il segnalante completerà la STOR senza inviare richieste di informazioni alla persona nei cui confronti la STOR può essere creata per completare determinati campi;
d)
alla trasmissione di una STOR all’autorità competente o all’intenzione di trasmetterla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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