Art. 4
Formazione
In vigore dal 29 apr 2025
Formazione
Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività organizza e impartisce una formazione efficace e completa al personale incaricato di prevenire, monitorare, rilevare e individuare gli ordini, le operazioni e gli altri aspetti del funzionamento della DLT che potrebbero indicare l’esistenza di abusi di mercato, compreso il personale incaricato dell’elaborazione degli ordini e delle operazioni o del funzionamento della DLT. La formazione è offerta periodicamente ed è adeguata e proporzionata alla scala, alle dimensioni e alla natura dell’attività professionale svolta.
Storico versioni
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