Art. 3 · Prevenzione, monitoraggio e rilevamento

Art. 3

Prevenzione, monitoraggio e rilevamento

In vigore dal 29 apr 2025
Prevenzione, monitoraggio e rilevamento 1.   I dispositivi, sistemi e procedure di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114: a) coprono l’intera gamma delle attività di negoziazione intraprese dalle persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni in cripto-attività; b) generano allarmi per indicare le attività per le quali è necessario approfondire l’analisi al fine di individuare potenziali abusi di mercato; c) consentono ai prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di: i) effettuare l’analisi individuale e comparativa di ogni singola operazione eseguita e di ogni singolo ordine inoltrato, modificato, cancellato o rifiutato nei sistemi della piattaforma di negoziazione; ii) impedire il reiterarsi di comportamenti osservati sulla stessa piattaforma di negoziazione; d) permettere a chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività di effettuare l’analisi individuale e comparativa di ogni singola operazione eseguita e di ogni singolo ordine inoltrato, modificato, cancellato o rifiutato all’interno e al di fuori di una piattaforma di negoziazione, a prescindere dal fatto che gli ordini e le operazioni siano inoltrati ed eseguiti tramite il registro distribuito, nonché degli aspetti del funzionamento della DLT che potrebbero costituire abuso di mercato. 2.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività istituisce e mantiene dispositivi e procedure che assicurano un livello adeguato di analisi umana per la prevenzione, il monitoraggio, il rilevamento e l’individuazione delle operazioni, degli ordini e degli aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito che indicano la probabilità o l’esistenza di comportamenti di abuso di mercato. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività raccoglie dati personali supplementari al solo scopo di assicurare un livello adeguato di analisi umana. 3.   Ai fini dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività utilizza sistemi TIC in misura adeguata e proporzionata alla scala, alle dimensioni e alla natura della propria attività professionale. Tra i sistemi TIC di cui al primo comma figurano sistemi TIC che permettono la lettura automatizzata differita e la possibilità di ripercorrere e analizzare i dati del portafoglio ordini. Tali sistemi hanno capacità sufficiente per operare in ambiente di negoziazione algoritmica. Ai fini del secondo comma, per negoziazione algoritmica si intende la negoziazione di cripto-attività in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, tra cui se avviare l’ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell’ordine o come gestire l’ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo e non comprende i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più piattaforme di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite. 4.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività può, con accordo scritto, esternalizzare a terzi o delegare a una persona giuridica facente parte dello stesso gruppo, quale definito all’, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), («prestatori del servizio»), le funzioni relative a prevenzione, monitoraggio, rilevamento e individuazione di ordini, operazioni o altri aspetti del funzionamento della DLT che potrebbero costituire abuso di mercato, tra cui l’analisi dei dati, compresi i dati sugli ordini e sulle operazioni, e la generazione degli allarmi. Chiunque deleghi o esternalizzi tali funzioni rimane pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento e dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2023/1114. Qualora tali funzioni siano esternalizzate a terzi, le persone che esternalizzano tali funzioni rispettano in ogni momento i seguenti requisiti: a) mantengono le competenze e le risorse necessarie per: i) valutare la qualità dei servizi prestati e l’adeguatezza organizzativa dei prestatori dei servizi; ii) vigilare sui servizi esternalizzati; iii) gestire i rischi associati all’esternalizzazione di tali funzioni su base continuativa; b) hanno accesso diretto a tutte le pertinenti informazioni relative all’analisi dei dati e alla generazione degli allarmi. L’accordo scritto di cui al primo comma illustra i diritti e gli obblighi della persona che delega o esternalizza le funzioni e quelli del prestatore del servizio. Stabilisce i motivi in base ai quali la persona che delega o esternalizza le funzioni può cessare l’accordo. 5.   Nell’ambito dei dispositivi, dei sistemi e delle procedure di cui al primo e al secondo comma, chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività conserva per un periodo di cinque anni le informazioni che documentano le analisi effettuate sugli ordini, le operazioni e gli aspetti del funzionamento della DLT che potrebbero costituire abuso di mercato. Tali informazioni comprendono l’analisi effettuata e i motivi che hanno indotto a trasmettere la STOR o viceversa a non trasmetterla. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività comunica tali informazioni all’autorità competente su richiesta di quest’ultima.
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