Art. 2
Obblighi generali
In vigore dal 29 apr 2025
Obblighi generali
1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività istituisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure per:
a)
monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni in cripto-attività eseguite, al fine di prevenire, rilevare e individuare gli ordini e le operazioni qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso;
b)
monitorare efficacemente e su base continuativa aspetti del funzionamento della DLT, al fine di rilevare e individuare altri aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, compreso il meccanismo di consenso, qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso;
c)
trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento, utilizzando il modello riportato nell’allegato.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano agli ordini, alle operazioni e ad altri aspetti del funzionamento della DLT che potrebbero costituire abuso di mercato e si applicano a prescindere dai seguenti elementi:
a)
la veste in cui l’ordine è inoltrato o l’operazione è eseguita;
b)
la tipologia di clienti interessata;
c)
il luogo in cui l’ordine è inoltrato o l’operazione è eseguita, sia esso su una piattaforma di negoziazione o al di fuori di essa.
3. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività provvede affinché i dispositivi, sistemi e procedure di cui al paragrafo 1 siano:
a)
adeguati e proporzionati alla scala, alle dimensioni e alla natura delle loro attività professionale;
b)
valutati periodicamente, almeno mediante verifica interna annuale, e aggiornati quando necessario;
c)
documentati chiaramente per iscritto, con eventuali modifiche o aggiornamenti, ai fini della conformità al presente regolamento, e la documentazione informativa sia conservata per un periodo di cinque anni.
4. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività comunica, su richiesta, all’autorità competente le informazioni sulla valutazione di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni sul livello di automazione messo in atto.
Storico versioni
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