Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 apr 2025
All’articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, l’autorità doganale consultata risponde entro il termine stabilito dall’autorità doganale competente, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, seconda frase. In deroga al primo comma, le autorità doganali completano il processo di consultazione entro 80 giorni dalla data in cui l’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica le condizioni e i criteri necessari che devono essere esaminati dall’autorità doganale consultata.»
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