Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 apr 2025
1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725 della Commissione. 2.   Non sono riscossi retroattivamente dazi compensativi definitivi sulle importazioni registrate. 3.   I dati raccolti in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725 della Commissione non saranno più conservati.
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