Art. 9.tit_1
Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza
In vigore dal 23 apr 2025
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:791:oj#art-9.tit_1