Art. 7
Affidamento di compiti e delega di responsabilità
In vigore dal 23 apr 2025
Affidamento di compiti e delega di responsabilità
1. Per definire e aggiornare il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’ del presente regolamento, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza procedono a uno scambio di pareri sull’eventuale affidamento di compiti e delega di responsabilità. In questo quadro l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza valutano la possibilità di concludere un accordo, su base volontaria, sull’affidamento di compiti, compresa qualsiasi eventuale delega di responsabilità, se del caso, a norma dell’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, se si prevede che tale affidamento o delega porti a una vigilanza più efficiente ed efficace del gruppo, in particolare sopprimendo le inutili duplicazioni di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni.
2. La conclusione di un accordo sull’affidamento di compiti o la delega di responsabilità è notificata dall’autorità di vigilanza su base consolidata all’impresa madre nell’UE, e dall’autorità competente che affida i suoi compiti o delega le sue responsabilità all’ente interessato.
3. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza sull’affidamento di compiti o sulla delega di responsabilità, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne informa l’ABE.
Storico versioni
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