Art. 6 · Partecipazione alle riunioni e alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza

Art. 6

Partecipazione alle riunioni e alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Partecipazione alle riunioni e alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza 1.   Per decidere quali autorità partecipano a una riunione o a un’attività del collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di quanto segue: a) le questioni da discutere, le attività da intraprendere e gli obiettivi della riunione o dell’attività, in particolare per quanto riguarda la rilevanza per ciascun soggetto del gruppo o per l’adempimento dei compiti degli osservatori; b) l’importanza del soggetto del gruppo per lo Stato membro in cui il soggetto del gruppo è stabilito, e la sua importanza per il gruppo. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata può invitare gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza solo ai punti specifici dell’ordine del giorno di una riunione o di un’attività che sono pertinenti per l’adempimento dei compiti dell’osservatore. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio delle autorità di vigilanza partecipino i rappresentanti più idonei in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, per quanto possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri del collegio delle autorità di vigilanza, per le decisioni previste per le riunioni e le attività. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata può invitare i rappresentanti dei soggetti del gruppo a partecipare a una riunione o a un’attività del collegio delle autorità di vigilanza in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione o dell’attività.
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