Art. 5 · Accordi scritti di coordinamento e cooperazione

Art. 5

Accordi scritti di coordinamento e cooperazione

In vigore dal 23 apr 2025
Accordi scritti di coordinamento e cooperazione Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 115 della direttiva 2013/36/UE includono almeno i seguenti elementi: a) informazioni sulla struttura generale del gruppo in questione, riguardanti tutti i soggetti del gruppo e le succursali; b) l’identità dei membri e degli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza; c) le condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio delle autorità di vigilanza di cui all’, paragrafi 2 e 3, tenuto conto dell’, in particolare per quanto riguarda: i) il coinvolgimento degli osservatori nelle riunioni e nelle attività del collegio delle autorità di vigilanza e in situazioni di emergenza; ii) i diritti e gli obblighi degli osservatori per quanto riguarda le informazioni da scambiare e la pertinente procedura per lo scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori; iii) la trasmissione, dagli osservatori ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, delle informazioni ricevute; d) le modalità per lo scambio di informazioni, compresi la portata delle informazioni, la frequenza dello scambio e i canali di comunicazione protetti; e) gli accordi relativi al trattamento delle informazioni riservate; f) gli accordi per l’affidamento di compiti e la delega di responsabilità, se del caso; g) una descrizione delle eventuali sottostrutture del collegio delle autorità di vigilanza; h) gli accordi per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali; i) gli accordi per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, tra cui i piani di emergenza e gli strumenti e le procedure di comunicazione; j) la politica di comunicazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata e dei membri del collegio delle autorità di vigilanza nei confronti dell’impresa madre nell’UE e dei soggetti del gruppo o delle succursali significative; k) le procedure e i termini per la diffusione dei documenti per le riunioni del collegio delle autorità di vigilanza; l) ogni altro accordo tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza, tra cui gli indicatori concordati per individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità; m) le modalità per fornire contributi all’autorità di vigilanza su base consolidata conformemente agli  nonies, 91 e 92 della direttiva 2014/59/UE, anche ai fini della procedura di consultazione di cui a tali articoli; n) una descrizione del ruolo dell’autorità di vigilanza su base consolidata, in particolare per quanto riguarda il coordinamento della fornitura dei contributi di cui alla lettera m) al pertinente collegio di risoluzione per il tramite dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo; o) gli accordi per la situazione in cui un membro o un osservatore interrompe la propria partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza; p) le caratteristiche di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo e dei suoi soggetti, tenendo conto delle specificità del gruppo, e le informazioni da scambiare, come convenuto dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio delle autorità di vigilanza, al verificarsi di un tale evento.
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